Regolamento interno

REGOLAMENTO INTERNO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN “LETTERATURE, LINGUE E CULTURE STRANIERE” DELL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
 
Art. 1 – Obiettivi del Regolamento interno.
Ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 8 del “Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca” dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, emanato con Decreto n. 706/2022 del 11/05/2022 (d’ora in avanti “Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca”) il seguente Regolamento interno stabilisce le norme relative ai compiti del Coordinatore, la formazione della Giunta di Dottorato e la composizione del Collegio.
 
Art. 2 – Collegio dei docenti del Dottorato.
Al Collegio dei docenti del Dottorato (d’ora in avanti “Collegio”) si applicano le disposizioni dell’art. 3, commi 2 e 3 del “Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca”.
Il Collegio è composto da docenti di prima e seconda fascia e da ricercatori, accreditati secondo quanto previsto dall’art. 3, commi 3 e 8 del “Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca”.
Oltre ai docenti e ricercatori possono far parte del Collegio, con diritto di voto, studiosi di comprovata qualificazione, anche non appartenenti ai ruoli universitari e docenti di Università straniere, proposti dai membri accreditati del Collegio e in seguito sottoposti a procedura di accreditamento.
Possono far parte del Collegio ulteriori docenti e studiosi con funzione esclusivamente consultiva; la loro nomina è proposta dal Coordinatore del Collegio dei docenti o da uno dei membri accreditati del Collegio ed è approvata a maggioranza semplice: possono partecipare a tutte le riunioni del Collegio, non venendo tuttavia conteggiati ai fini del numero legale. Su proposta del Coordinatore possono essere assegnati a questi studiosi compiti e incarichi necessari allo svolgimento delle attività del Dottorato.
Le sedute del Collegio sono considerate valide in presenza dei 2/3 dei membri accreditati, esclusi gli assenti per giustificato motivo. Sono considerate comunque giustificate le assenze dei docenti di Università straniere, residenti all’estero. In caso di assenze ripetute e non giustificate alle riunioni del Collegio e/o alle varie attività collegiali (nella forma di esami di passaggio e colloqui intermedi), il rinnovo dell’adesione al Collegio del Dottorato sarà oggetto di discussione da parte dei membri del Collegio.
Il responsabile della Segreteria didattica del Dottorato partecipa alle sedute del Collegio senza diritto di voto.
Partecipano al Collegio senza diritto di voto anche i rappresentanti dei Dottorandi, nel numero massimo di due, appartenenti a cicli diversi.
 
Art. 3 – Coordinatore del Collegio dei docenti.
Il Coordinatore del Collegio dei Docenti (d’ora in avanti “Coordinatore”) ha la responsabilità didattica e scientifica del Dottorato; sovraintende al suo funzionamento e ne coordina le attività; cura i rapporti esterni; amministra i fondi di funzionamento del Dottorato; autorizza i Dottorandi a svolgere le loro ricerche all’estero, nei limiti consentiti. Il Coordinatore redige annualmente una relazione particolareggiata sullo stato del Dottorato, che sottopone all’approvazione del Collegio e trasmette al Dipartimento di afferenza nonché alla struttura di Ateneo di coordinamento dei Dottorati (Scuola di Dottorato).
Il Coordinatore è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” facenti parte del Collegio come membri accreditati.
Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente solo una volta.
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Coordinatore, il Decano convoca il Collegio per l’elezione. Le candidature devono pervenire al Decano almeno una settimana prima della convocazione. Il Coordinatore viene eletto dal Collegio dei Docenti, come previsto dall’art. 6, comma 6 del Regolamento di Ateneo, a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza semplice in seconda.
In caso di impedimento o assenza, il Coordinatore è sostituito dal Vicecoordinatore
Art. 4 – Vicecoordinatore. Giunta del Dottorato.
Il Coordinatore designa un Vicecoordinatore individuandolo fra i membri del Collegio
La Giunta di Dottorato è un organo propositivo che coadiuva il Coordinatore nello svolgimento delle sue mansioni. La Giunta è composta – oltre che dal Coordinatore – da un numero variabile di Docenti (da un minimo di 2 a un massimo di 4) scelti fra i membri del Collegio dei Docenti in qualità di responsabili delle aree linguistiche o, in loro sostituzione e con delega comunicata al Coordinatore, da altri membri accreditati. Le proposte della Giunta sono approvate dal Collegio a maggioranza assoluta. Il responsabile della Segreteria didattica del Dottorato partecipa alle sedute della Giunta senza diritto di voto.
La Giunta collabora con il Coordinatore e con il Collegio alla gestione e all’organizzazione delle attività del Dottorato, siano esse legate alla didattica, alla ricerca o ad aspetti di tipo amministrativo e/o procedurale.
Art. 5 – Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato.
Ogni modifica al presente Regolamento deve essere approvata dal Collegio a maggioranza assoluta e sottoposta alla successiva approvazione del Consiglio del Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società.
Art. 6 – Norma di rinvio.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa rinvio a quanto stabilito dalle vigenti normative nazionali di riferimento e dal “Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca”.

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