La Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024), all’art. 1, commi da 81 a 83, prevede un’importante modifica sul trattamento delle spese di missione/trasferta del personale ai fini dell’eventuale esenzione fiscale secondo le indicazioni che derivano dall’art. 51, comma 5 del DPR 917/1986 (TUIR).
In particolare, a decorrere dall’anno 2025, le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (tipicamente taxi e auto a noleggio con conducente), non concorreranno a formare il reddito del dipendente o del titolare di reddito assimilato (ad esempio co.co.co, titolari borsa di studio, ecc.), solo se il pagamento, da parte del soggetto che sostiene la spesa, avverrà con strumenti tracciabili.
I pagamenti considerati tracciabili sono: Bancomat o carte di debito; Carte di credito; Carte prepagate; Bonifici bancari o postali; Assegni bancari; Assegni circolari; Applicazioni di pagamento via smartphone collegate a un conto corrente; MAV. Le spese pagate mediante utilizzo di denaro contante saranno comunque rimborsate dall’Ateneo, ma saranno assoggettate a tassazione e concorreranno a formare il reddito da lavoro dipendente e/o assimilato (provocando così un maggior onere a carico dell’Amministrazione).
Pertanto si raccomanda, a tutti i Dottorandi che si recheranno in missione/trasferta, di non eseguire pagamenti in contanti e di richiedere e conservare tutte le ricevute comprovanti il pagamento tracciabile che dovranno essere collegate ai relativi giustificativi delle medesime spese (salvo che il documento giustificativo non costituisca già documento che attesti contemporaneamente anche la tracciabilità del pagamento) per ottenere il rimborso della missione/trasferta secondo le procedure in uso in Ateneo.