REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO del corso di dottorato di ricerca in Diritto pubblico
Articolo 1 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di dottorato di ricerca in Diritto pubblico.
Articolo 2 Obiettivi formativi e organizzazione del corso
1. Il corso ha lo scopo di fornire ai dottorandi le competenze necessarie per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione nei settori del Diritto pubblico presso Università, società e imprese, e altri enti pubblici o privati, anche ai fini dell’accesso alle tradizionali professioni forensi.
2. L’attività formativa, con partecipazione o frequenza obbligatoria da parte dei dottorandi, è organizzata in:
a) attività volte a fornire le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica e le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del corso, nonché a promuovere l’interdisciplinarietà nella ricerca;
b) attività più specifiche su temi particolari del corso volte a completare le conoscenze e le abilità dei dottorandi di cui alla lettera a).
3. Il corso ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma ‘Tor Vergata’.
Articolo 3 Composizione del Collegio dei docenti
1. Il Collegio dei docenti del corso è composto:
a) dai professori di prima o seconda fascia individuati nella proposta di attivazione e dai successivi afferenti;
b) da ricercatori di ruolo di Università e dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori di enti pubblici di ricerca;
c) dai docenti stranieri o da esperti di comprovata qualificazione, pur non appartenenti a università o enti pubblici di ricerca;
d) da non più di due dottorandi ammessi con voto consultivo, in rappresentanza dei dottorandi iscritti, per la trattazione dei problemi dell’organizzazione della didattica e del funzionamento del corso.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) devono essere in possesso di documentati risultati di ricerca negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli richiesti per l’accreditamento da parte dell’ANVUR e ad altri eventuali requisiti integrativi di qualità indicati dal MIUR o stabiliti dall’Ateneo.
3. I componenti di cui al comma 1 lettera d) del presente articolo sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Coordinatore del corso. L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al corso (esclusi quelli in co-tutela che siano iscritti in via principale in una Università estera) al momento dell’indizione della procedura elettorale, per la quale si applica l’art. 24 co. 4 del Regolamento elettorale di Ateneo, in base al quale il quorum di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L’atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura. Il mandato dei componenti di cui al presente comma dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero sino alla cessazione dell’iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo.
4. Ogni componente può aderire a un solo Collegio a livello nazionale, fatta salva la partecipazione a un ulteriore Collegio di un corso di Dottorato organizzato in forma associata.
Articolo 4 Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti
1. Il Collegio dei docenti delibera:
a) l’elezione, al proprio interno, del Coordinatore;
b) ogni anno, in fase di rinnovo, l’uscita, l’entrata o l’esclusione di docenti privi dei requisiti di cui all’art. 3, comma 2;
c) l’organizzazione dell’offerta formativa, sovrintendendo alla gestione da parte dei supervisori e dei co-supervisori dell’attività scientifica e didattica degli iscritti al corso;
d) le valutazioni sull’attività dei dottorandi;
e) la proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l’accesso ai corsi;
f) la proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca;
g) alla fine di ogni anno di corso, l’ammissione degli iscritti all’anno di corso successivo o all’esame finale;
h) il nulla osta allo svolgimento, come parte integrante del progetto formativo, di attività di tutorato, anche retribuita, da parte dei dottorandi, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa;
i) il nulla osta allo svolgimento di attività retribuite di lavoro dipendente o assimilata o di lavoro autonomo che consentano di acquisire competenze concernenti l’ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.
2. Il Collegio dei docenti propone al Consiglio di Dipartimento:
a) di stipulare contratti di diritto privato con qualificati studiosi o esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari o conferenze, stabilendo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti esterni, le spese per seminari, conferenze e convegni, nonché quelle per la gestione delle attività, predisponendo preventivamente un piano finanziario complessivo;
b) di attivare, su propri fondi, borse di studio triennali nel limite dei posti sostenibili.
3. Il Collegio dei docenti si riunisce, in presenza o in modalità telematica o mista, in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti; di regola, secondo un calendario prestabilito e ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l’indicazione della modalità con cui si svolgerà la riunione e con l’ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza. Almeno due giorni prima della riunione deve essere trasmessa ai componenti del Collegio la documentazione necessaria per le delibere.
4. Le riunioni del Collegio dei docenti sono presiedute dal Coordinatore, o in sua assenza dal professore ordinario più anziano presente alla seduta, e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e qualora sia presente la maggioranza assoluta dei componenti del Collegio. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la loro assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria soltanto se intervengono all’adunanza.
5. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la loro assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria soltanto se intervengono all’adunanza.
Articolo 5 Elezione e compiti del Coordinatore
1. Il Coordinatore è eletto dal Collegio dei docenti tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. Con un congruo anticipo il Decano indice l’elezione del Coordinatore. Il Coordinatore è eletto, a scrutinio segreto, anche in modalità telematica, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. In caso di parità di voti, risulterà eletto il docente più anziano in ruolo e, a parità di anzianità accademica, il più anziano anagraficamente.
3. Il Coordinatore ha la responsabilità didattica e scientifica del corso; sovraintende al suo funzionamento e ne coordina le attività; cura i rapporti esterni; redige annualmente una relazione particolareggiata sullo stato del corso, che trasmette al Dipartimento di riferimento e a quelli associati ove esistenti e alla Giunta della Scuola di Dottorato entro la fine di novembre di ciascun anno accademico. Le sue funzioni possono essere esercitate in un solo Collegio a livello nazionale.
4. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente solo una volta.
5. Il Coordinatore designa uno o più Vice-coordinatori.
Articolo 6 Accesso al corso
1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell’ammissione al corso si basa:
a) sulla valutazione dei titoli e del progetto di ricerca;
b) sulla presentazione orale e discussione del progetto di ricerca.
2. La selezione è compiuta da una commissione di almeno tre membri del Collegio dei docenti, due dei quali docenti dell’Ateneo, eventualmente coadiuvata da esperti dei settori scientifico-disciplinari che compongono il corso di dottorato.
Articolo 7 Supervisori e co-supervisori
1. Il Collegio assegna a ciascun dottorando un supervisore, scelto tra i membri del Collegio, e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo.
2. Il supervisore è chiamato a vistare per presa visione la relazione sull’attività svolta dal dottorando in ciascun anno di corso e ad esprimere al Collegio dei docenti il proprio parere in sede di assunzione delle deliberazioni riguardanti il dottorando, comprese quelle, a fine corso, relative all’ammissione del medesimo all’esame finale o alla proroga di quest’ultimo.
Articolo 8 Piani formativi dei dottorandi
1. Il piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ciascun dottorando e dei relativi programmi di attività per ogni anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all’estero, è concordato da ciascun dottorando, d’intesa con il proprio supervisore. Il Collegio dei Docenti ne verifica la coerenza, la correttezza e i risultati raggiunti in sede di passaggio all’anno successivo di corso.
Articolo 9 Frequenza ai corsi
1. I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere attività di studio e di ricerca presso le strutture indicate dal Collegio dei docenti, secondo la programmazione didattica, basata in linea generale su tre bimestri, comunicata dal Coordinatore.
2. I bimestri di lezione sono: novembre-dicembre, febbraio-marzo, maggio-giugno.
3. L’obbligo si considera assolto frequentando, nella misura minima di 30 iniziative in ciascun anno accademico (corsi, seminari e altre attività formative impartite). Durante i soggiorni all’estero per attività di studio, l’attività di ricerca, studio e frequenza di corsi presso la struttura ospitante sostituisce le iniziative inserite nella programmazione.
4. L’obbligo di cui al comma 3) è ridotto, nel terzo anno di corso, alla misura minima di 20 iniziative didattiche.
5. Ciascuna iniziativa ha una durata media di circa 2 ore; fanno eccezione le iniziative seminariali, i convegni, le tavole rotonde. La frequenza si considera assolta se il dottorando partecipa all’iniziativa nella sua interezza.
6. In ciascun anno accademico, il dottorando, su proposta del supervisore e con l’autorizzazione del Coordinatore, può sostituire fino ad un massimo di 10 iniziative didattiche offerte anche da altre sedi, se funzionali all’attività di ricerca e di stesura della tesi.
7. È ammessa, previa autorizzazione del Collegio dei docenti e del Consiglio del corso di studi corrispondente, la contemporanea frequenza di corsi di laurea, di laurea magistrale, di diploma universitario, di scuole dirette a fini speciali, di specializzazione, di perfezionamento e master presso l’Ateneo, altra università o istituto di ricerca italiano o straniero, a condizione che non sia a tempo pieno.
Articolo 10 Verifiche del profitto
1. Il Collegio dei docenti verifica l’assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, definiti nel relativo piano formativo.
2. La verifica può avvenire sulla base di particolareggiate relazioni sull’attività di studio e ricerca dei dottorandi, eventualmente presentate in discussione pubblica. Oltre all’assolvimento della frequenza minima di cui all’art. 9, è raccomandata la pubblicazione di almeno 1 contributo scientifico per ciascun anno di corso.
3. In caso di giudizio negativo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso e il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera, dandone comunicazione all’Ufficio Dottorati.
Articolo 11 Risorse per l’attività di ricerca dei dottorandi
1. Per ciascuno dei tre anni di corso, tutti gli iscritti usufruiscono di risorse per l’attività di ricerca in Italia e all’estero nei limiti dello stanziamento annuale. Tali somme possono essere utilizzate, d’accordo con il docente supervisore e a seguito di autorizzazione del Coordinatore o del Collegio, per le seguenti spese: a) missioni in Italia e all’estero; b) iscrizioni a convegni, seminari o altre iniziative scientifiche, comprese eventuali quote associative di carattere scientifico. Le dette somme vengono altresì impiegate relativamente ai servizi editoriali connessi alla divulgazione, tramite apposita collana del dottorato, dei risultati scientifici ottenuti annualmente dai dottorandi, nonché ai fini dell’organizzazione della didattica utile alla formazione degli stessi dottorandi, secondo i criteri di ripartizione stabiliti dall’Ateneo.
Articolo 12 Valutazione della tesi di dottorato
1. Durante l’ultimo anno di corso, il Collegio dei docenti fissa la data in cui i dottorandi presenteranno al Collegio la propria tesi per la verifica finale.
2. A tal fine, i dottorandi dovranno depositare la tesi in formato elettronico presso la segreteria del Collegio dei docenti, almeno quindici giorni prima della presentazione. La tesi in formato elettronico sarà inviata ai membri del Collegio dei docenti a cura della segreteria nei giorni immediatamente successivi.
3. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, eventuali proroghe nei limiti delle previsioni del Regolamento di Ateneo.
4. Qualora la verifica abbia esito positivo, il Collegio dei docenti individuerà per ciascun dottorando i nominativi di due valutatori non appartenenti all’Università di Roma “Tor Vergata” e in possesso di un’esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno sia un docente universitario. I valutatori, nell’arco di 30 giorni dalla ricezione della tesi, esprimono per iscritto il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l’ammissione o meno alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, qualora si ritenessero necessarie significative integrazioni o correzioni. Qualora la verifica abbia esito negativo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso ex art. 10 co. 3 del presente Regolamento.
5. In caso di rinvio, trascorso il periodo di sei mesi, la tesi può essere in ogni caso ammessa alla discussione pubblica corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
6. Al termine della discussione la tesi con motivato giudizio collegiale della Commissione di esame finale è approvata o respinta.
Articolo 13 Sistema di qualità del corso
1. Il corso di Dottorato opera all’interno del sistema di assicurazione della qualità adottato dall’Ateneo recependo annualmente le linee guida ANVUR e MUR, nonché le indicazioni provenienti dal Nucleo, dal Presidio di Qualità e dalla Giunta della Scuola di Dottorato.
2. Nell’ambito del sistema di qualità operano il Coordinatore del corso di Dottorato, il Gruppo di riesame e il Comitato consultivo (Advisory Board), secondo le prescrizioni contenute nel “Regolamento per i corsi di dottorato di Ricerca” dell’Ateneo.
Articolo 14 Norme finali
1. Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del corso ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.
2. Il presente regolamento ha validità a partire dal XXXIX ciclo formativo.